L'inizio dei lavori per le attività di edilizia libera deve essere comunicato dall'interessato all'Amministrazione comunale, anche per via telematica, senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 2).
Per le attività di manutenzione straordinaria che non riguardano parti strutturali dell'edificio, per le attività di modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa che non riguardano le parti strutturali e per le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, la comunicazione deve essere asseverata e devono essere allegati:
- una relazione tecnica con opportuni elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato
- i dati identificativi dell'impresa incaricata dei lavori (a meno che si tratti di CILA in sanatoria).
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 €. L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Prima della presentazione, l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire le autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis). Sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti di assenso richiesti.
Se la comunicazione non riguarda opere già realizzate o interventi già iniziati, i lavori dovranno iniziare nel giorno indicato all'interno della modulistica.
In caso di presentazione contestuale della comunicazione e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari, è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
A conclusione dei lavori, può essere presentata la comunicazione di fine lavori.
In caso di cambio dei soggetti coinvolti nel procedimento edilizio è necessario presentare l'apposita comunicazione.
In caso di subentro di un nuovo intestatario o aggiunta di nuovi è necessario presentare la comunicazione del cambio di intestazione del titolo abilitativo edilizio.