I lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività sono immediatamente eseguibili dalla data di presentazione, fatte salve le seguenti ipotesi:
- è necessario acquisire autorizzazioni preliminari necessari per l'intervento (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis): in questo caso si tratta di SCIA condizionata e sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti di assenso richiesti
- l'intervento ricade in zona urbanistica A) di cui al Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444 o equivalente. In questo caso le opere possono iniziare dopo 30 giorni (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis, com. 4).
Con apposita comunicazione di inizio lavori è possibile iniziare i lavori entro un anno dalla data di deposito della SCIA.
L'amministrazione competente, entro 30 giorni dalla presentazione, può infatti effettuare verifiche e controlli ed eventualmente può interrompere l'attività se mancano requisiti e presupposti della segnalazione. Decorso questo termine l'amministrazione può intervenire per ragioni di interesse pubblico o nell’esercizio della vigilanza sull’attività edilizia.
La SCIA vale tre anni dalla data di inizio dei lavori. Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
Se mancano i requisiti o i presupposti necessari, l'Amministrazione competente può emettere, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l’interessato può conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a 30 giorni, fissato dall’Amministrazione (Legge 07/09/1990, n. 241, art. 19).
Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell’attività anche dopo che siano trascorsi i sessanta giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Il procedimento prevede il pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria.
Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla SCIA. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro i 30 giorni successivi alla presentazione della SCIA, a meno che non sia applicata una rateizzazione.